Codice deontologico degli psicologi italiani
Testo approvato
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nell’adunanza del 27-28
giugno 1997
Capo I -
Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice deontologico sono
vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e
l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente
Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al
decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono
punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18
febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento
disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare
la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di
comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità
sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può
intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve
prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali,
organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non
appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia
e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti
destinatari della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti
professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo psicologo
rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle
sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi
dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base
a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato
socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale,
disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad
iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente
e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve
esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie
responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il
committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non
coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario
dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello
adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria
disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti
della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti
teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove
necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in
grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita,
nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di
lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il
rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali
condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia
nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici,
nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro
applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni
che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre
discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle
altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle
attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse,
nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente,
anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità
di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;
espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed
esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici,
esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla
conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata
ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della
professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio
1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o
di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo
professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non
avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è
tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine
di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome,
allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua
eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a
tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di
ritirare il consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non
consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su
taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di
fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati,
le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati
raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri
motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso,
questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela,
e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la
natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei
soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto
il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la
natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto
professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese
in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le
prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non
ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza
su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto
professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere
il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente
in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua
prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale
consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di
denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di
quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini
della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la
necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa
riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la
salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o
attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa
le regole che governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario,
i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla
riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti
parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere
soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di
collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche,
ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto
professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del
destinatario della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere
protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note,
scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che
riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per
almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto
professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di
sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un
collega ovvero all’Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed
all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di
garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve
adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di
scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui
rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale
in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare
esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o
preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di
formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti
l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la
propria condotta professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della
professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e
di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti
estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti
discipline psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del
corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in
materie psicologiche.
Capo II -
Rapporti con l’utenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le
persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio
ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri
indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del
rapporto quanto attiene al compenso professionale.
In ambito clinico tale compenso non può essere
condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in
tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe
ordinistiche, minime e massime.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto
professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla
comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e
comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle
stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto
possa esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di
continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la
prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti
di diagnosi e di valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi,
informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e
non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese
che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri
interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare
tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei
soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal
proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o
conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni,
le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli
professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche
su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti
rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone
l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente
non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile
che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni
necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo
professionale e vita privata che possano interferire con l’attività
professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della
professione.
Costituisce grave violazione deontologica
effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di
psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o
intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare
di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce
grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso
del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che,
in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti
vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non
patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione
professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di
tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento
alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi,
istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura
scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo
psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il
corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o
interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita
sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui
al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale
nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare
l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni
avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture
legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una
prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal
destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti
in causa la natura e le finalità dell’intervento.
Capo III -
Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al
principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che,
nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro
rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la
loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo
sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle
sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche
al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e
sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche,
lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su
colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro
competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi
professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro
reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi
negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi
casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno
per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto
a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale
esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del
destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche
competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro
collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività
professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la
professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la
propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Capo IV -
Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato
la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo
dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo
libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente
legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume
pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento
della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione
concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di
decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine
della professione.
Capo V - Norme
di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la Commissione Deontologia
dell’Ordine degli psicologi l’Osservatorio permanente sul Codice
Deontologico, regolamentato con apposito atto del Consiglio
Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza
in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine
e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della
Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della
revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà
alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del
referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c)
della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
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