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proposte per la professione
BOZZA DI TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SULLA PSICOTERAPIA CONVENZIONATA (Settembre 2007) (on. Cancrini e al. n. 439, on. Di Virgilio e al. n. 1856, on. Conti - Meloni n. 2486)
Art. 1 (Diritto al trattamento psicoterapeutico) Il Servizio Sanitario Nazionale assicura il diritto dei cittadini alla prevenzione e alla cura nel campo della salute mentale, rendendo possibile fra l'altro, a tutti coloro che possono trarre giovamento, l'accesso ad un trattamento
Art. 2 (Modalità dì accesso al trattamento psicoterapeutico) 1. Le richieste di accesso ai servizi di psicoterapia presentate dal singolo cittadino o dai servizi sociali o sanitari pubblici o accreditati vanno rivolte ai dipartimenti di salute mentale, ai servizi per le tossicodipendenze, ai servizi materno-infantili e egli altri dipartimenti delle ASL che hanno autonomia di spesa. 2. I1 servizio a cui perviene la richiesta provvede e alla formulazione di una diagnosi specialistica e di una valutazione di idoneità al trattamento che devono essere effettuate da un medico specialista in psichiatria, in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica e/o da uno psicologo specializzato in psicoterapia o in psicologia clinica. 3. Ai fini della diagnosi di cui al comma 2 sono riconosciute tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico che la letteratura scientifica in materia riconoosce trattabili mediante tecniche psicoterapeutiche. 4. Nel caso in cui le richieste siano ritenute valide, il trattamento psicoterapeutico viene effettuato presso i presidi della ASL o, quando le ASL non possono soddisfare rapidamente e direttamente le richieste, presso strutture private o professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suceessive modificazioni. 5 . Il progetto terapeutico, il numero e i tempi delle sedute della terapia vanno stabiliti secondo le indicazioni date al momento della diagnosi. In ogni caso la durata non deve essere superiore ai 24 mesi. 6. I costi del trattamento sono a carico dei budget dei dipartimenti di salute mentale o dei servizi sanitari o sociosanitari che autorizzano il trattamento psicoterapeutico e sono evidenziati con apposita voce di bilancio del disegno di costo
Art. 3 ( Albo regionale) 1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono con proprio atto deliberativo l'albo dei professionisti abilitati per la esecuzione dei trattamenti psicoterapeutici di cui ai precedenti articoli. 2. Possono accedere all'albo regionale i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei dei medici chirurghi e degli odontoiatri; b) annotazione, negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni; c) assenza di rapporti di lavoro dipendente del professionista con le strutture del SSN. 3. In una sezione distaccata dell'albo sono indicati i professionisti dotati dei requisiti di cui al comma 2 che abbiano ricevuto una adeguata e specifica formazione professionale nel settore del maltrattamento e dell'abuso sui minori. 4. L'Albo di cui al presente articolo deve essere reso accessibile dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai servizi di cui all'articolo 2 ed agli utenti. In esso devono essere indicati con chiarezza il tipo di formazione psicoterapeutica posseduto da tutti i professionisti convenzionati operanti individualmente e/o all'interno di strutture o associazioni. 5 . Le Regioni definiscono i criteri per l'accreditamento delle strutture private che si configurano come centro di psicoterapia e delle associazioni di professionisti che hanno finalita secondaria e terziaria nello statuto.
Art. 4 (Supervisioni cliniche e punteggio ECM) 1. Le supervisioni cliniche, individuali o di gruppo, effettuate da professionisti psicoterapeuti che siano di comprovata e documentabile esperienza in ambiti clinici specifici, iscritti come psicoterapeuti da almeno cinque anni negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e iscritti nell'elenco appositamente istituito dagli ordini regionali e provinciali degli psicologi e dei medici chinirghi possono essere considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio ECM per i professionisti iscritti a qualunque titolo nell'albo regionale di cui dl'articolo 3. 2. I1 Mistero della Salute disciplina con proprio decreto il punteggio ECM da attribuire alle supervisioni effettuate ai sensi del comma 1.
Art. 5 (Costo della prestazione di psicoterapia) 1. I trattamenti di psicoterapia effettuati presso i centri di psicoterapia accreditati e i professionisti abilitati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comrna 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e possono essere prescritte singolarmente o per cicli. Gli assistiti partecipano al costo delle pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui ai decreto del Ministro della Salute 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale. 2. La remunerazione e il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui articoli 8-quinquies e 8-sexìes del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 3. Le certificazioni valide ai fini dell'astensione dal lavoro relative ai pazienti in trattamento psicoterapeutico possono essere rilasciate oltre che dai professionisti dipendenti del Servizio Sanitario nazionale anche dagli psicoterapeuti convenzionati.
Art. 6 (Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dei servizi di psicoterapia) 1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dei servizi di psicoterapia sono garantiti dai servizi pubblici sanitari o socio-sanitari di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Gli psicoterapeuti cui viene affidato un trattamento psicoterapeutico ai sensi della presente legge debbono documentare, mediante relazioni almeno semestrali, l'andamento del trattamento e la sua valutazione al servizio pubblico sanitario o sociosanitario che ha convalidato la richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 2. 3. Ogni servizio pubblico di cui al comma 1 è tenuto a esaminare tali relazioni al fine di verificare, monitorare e valutare il trattamento psicoterapeutico. 4. Le Regioni e le province autonome dì Trento e Bolzano , d'intesa con le aziende sanitarie locali, i comuni, gli ordini professionali, le associazioni scientifiche nonché gli organismi ministeriali costituiti in materia provvedono all'istituzione un apposito organismo indipendente con funzioni di osservatorio permanente sui dati relativi ai trattamenti psicoterapeutici effettuati ai sensi della presente legge. I professionisti convenzionati sono tenuti a collaborare alle attività di documentazione e di ricerca portate avanti da tale osservatorio nel totale rispetto della privacy dell'utenza .
Art. 7 (Formazione e Tirocinio) 1. I presidi delle ASL, i servizi sociali e delle pubbliche amministrazioni, le strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di aecreditamento non sia attivo, convenzionate, che svolgono attività di tipo psicoterapeutico, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, provvedono, nei limiti delle loro possibilità, all'organizzazione dei tirocini su richiesta delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'università e della Ricerca, con le quali stipulano apposite convenzioni, definendo il monte ore ed il numero degli allievi da ospitare. Le attività di tirocinio svolte dagli allievi delle scuole di psicoterapia sono supervisionate da professionisti del servizio con competenze psicoterapeutiche o dai didatti delle scuole.
Art. 8 (Equipollenza dei titoli rilasciati agli psicologi delle scuole di specializzazione universitaria e dalle scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR) 1. I1 titolo di specializzazione in psicoterapia di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 ed il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica di cui al comma 1 dell'art. 35 della medesima legge, equipollenti al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, sono validi ai fini dell'inserimento nell'albo regionale di cui all'art. 3, nonché come requisito per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al SSN ai sensi di disposto dal D.P.R. 483/97, nonchè dai DD.MM. del 30/31 gennaio 1998, come modificati dai DD.MM. del 22/01/99 e del 02/08/2000; per l'effetti, nelle tabelle A e B allegate ai citati Decreti del Ministero della Salute, sono inseriti il titolo di psicoterapia e la specifica formazione in psicoterapia come sopra conseguiti, tra i titoli e le discipline equipollenti per l'accesso al ruolo dirigenziale sanitario di I e II livello, tanto nell'area di Psicologia, quanto nell'area di Psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti del comma 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000 n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti.
Art.9 (Copertura finanziaria) 1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano il modo in cui nell'ambito delle Asl si provvede alla attivazione degli interventi previsti dalla presente legge nei limiti delle risorse finanziarie e professionali complessivanente disponibili a legislazione vigente. Tali interventi debbono essere considerati infatti come integrativi o sostitutivi, parzialmente o in toto, degli altri interventi terapeutici oggi già disponibili.
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